Art. 7.
(Formazione).

       1. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che intendono istituire e attivare corsi di studio nelle terapie e nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 3 e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la continuità operativa, il curriculum del corpo docente, l'attività svolta e la conformità della stessa ai princìpi del comma 6 del presente articolo, possono ottenere il riconoscimento secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
      2. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la formazione nelle terapie e medicine non convenzionali.
      3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da tredici membri, nominati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui:

          a) sei in rappresentanza di ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), e due in rappresentanza dell'indirizzo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), di cui uno per l'indirizzo unicista e uno per l'indirizzo pluralista;

          b) due docenti universitari, esperti nelle terapie e nelle medicine non convenzionali, nominati su indicazione delle

 

Pag. 12

associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

          c) uno in rappresentanza della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da questa indicato;

          d) uno in rappresentanza dell'associazione Cittadinanza attiva - Tribunale dei diritti del malato, da questa indicato;

          e) uno in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di coordinatore.

      4. La Commissione elegge fra i suoi membri il presidente. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte.
      5. La Commissione, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3, definisce:

          a) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) i profili professionali specifici;

          c) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

          d) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

      6. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, si attiene ai seguenti princìpi:

          a) la formazione comprende un corso di formazione e il superamento di un esame di qualificazione;

          b) la durata minima del corso di formazione specifica è di tre anni, per un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta di pratica clinica, con la partecipazione di almeno cinque docenti;

          c) il titolo di medico esperto in una o più terapie è rilasciato al termine della formazione;

 

Pag. 13

          d) le università, statali e non statali, e le scuole riconosciute garantiscono lo svolgimento della formazione specifica nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettera a);

          e) le università, statali e non statali, che istituiscono i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono, nella scelta dei coordinatori didattici e dei docenti, di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, previa valutazione dei titoli da parte delle commissioni didattiche delle università stesse, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento.

      7. Gli istituti di formazione riconosciuti ai sensi del comma 1 del presente articolo si avvalgono, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri di cui all'articolo 4, con provata esperienza di insegnamento.